Bur n. 43 del 10 maggio 2016-Adeguamento funzionale della sezione di trattamento chimico fisico delle acque reflue in ingresso e realizzazione di nuovi comparti di sedimentazione
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Bur n. 43 del 10 maggio 2016
Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento esclude dall’obbligo di effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto, presentato dalla società Medio Chiampo S.p.A., relativo all’adeguamento funzionale della sezione di trattamento chimico fisico delle acque reflue in ingresso ed alla realizzazione di nuovi comparti di sedimentazione da realizzarsi presso l’impianto di depurazione di Montebello Vicentino. |
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da società MEDIO CHIAMPO S.p.A. (P.IVA./C.F 00675230247) con sede legale in Montebello Vicentino, via G. Vaccai, n. 18, CAP 36054, PEC mediochiampo@pec.it, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 6128 del 11/01/2016, successivamente integrata con nota acquisita agli atti con prot. n. 37752 del 01/02/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ha abrogato la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
CONSIDERATO che l’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che ad oggi non risultano emanati gli atti di cui all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 25/01/2016;
PRESO ATTO che l’istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento chimico fisico asservito ad una stazione di sollevamento e di due linee di sedimentazione dedicate. La nuova sezione di trattamento chimico fisico andrà a sostituire per intero il manufatto esistente e contestualmente le nuove unità di sedimentazione sostituiranno gli attuali sedimentatori che verranno dismessi;
VISTA la nota prot. n. 35072 del 29/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 25/01/2016;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/02/2016 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 26/02/2016 con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati, ad eccezione dalla nota della Sezione di Bacino Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza prot. n. 61413 del 17/02/2016;
PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dalla società MEDIO CHIAMPO S.p.A. acquisite dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 94283 del 09/03/2016;
CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 06/04/2016, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio, per le seguenti motivazioni:
- valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- visto e considerato che l’impianto si trova a circa 5.000 m dal sito di Rete Natura 2000, Colli Berici (codice IT3220037);
- visto e considerato che l’intervento in oggetto non comporta alcuna variazione della potenzialità di trattamento dell’impianto, prevedendo unicamente un incremento dell’efficienza del comparto di sedimentazione e, di conseguenza, un miglioramento complessivo delle prestazioni dell’impianto;
- visto e considerato che la natura del progetto e l’entità dell’intervento sono tali da non generare alcun impatto negativo e significativo sulle differenti componenti ambientali;
tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI
- Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta.
- In considerazione del fatto che l’attuale sistema di gestione prevede, tra l’altro, l’omogeneizzazione dei reflui mediante micro-impianti situati a piè di fabbrica, prima dello scarico nel collettore fognario, e che gli stessi microimpianti sono ripetuta fonte di emissioni diffuse e maleodoranti, si prescrive di adottare opportune azioni correttive, anche di tipo regolamentare, presso le aziende interessate, al fine di incrementare il più possibile l’utilizzo delle “best practice” atte a ridurre tali fenomeni.
- A titolo indicativo e non esaustivo si segnalano tra le “best practice”:
- la divisione interni tra flussi acidi e alcalini;
- un efficiente dosaggio dell’ossigeno nelle vasche di reazione;
- l’aspirazione e l’abbattimento delle componenti odorigene dell’aria dalle vasche di pretrattamento;
- il trattamento separato dei bagni di calcinaio;
- una gestione separata dei rifiuti costituiti dalle soluzioni esauste degli scrubber.
- L’impianto a scrubber di trattamento dell’aria proveniente dalla sezione chimico fisica sia opportunamente dimensionato secondo la normativa UNI 11304-2: impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) Requisiti minimi prestazionali e di progettazione Parte 2: Impianti di trattamento VOC. Sia dimensionato opportunamente il ventilatore tenendo conto delle portata minima di aspirazione dichiarata e delle perdite di carico dell’impianto stesso.
- Venga definita con opportuna misurazione secondo norma UNI EN 13725 l’efficienza dell’impianto di abbattimento ad umido degli odori e si provveda a dotarsi di una procedura di gestione e manutenzione per garantire la massima efficienza dell’impianto stesso.
- In fase di revisione dell’autorizzazione allo scarico, da effettuarsi a seguito della realizzazione dell’intervento proposto, dovrà essere previsto uno specifico limite per il parametro cromo, da stabilire a garanzia del mantenimento dell’efficienza di abbattimento dello stesso parametro in condizioni di esercizio, così come risultante dall’esito del collaudo funzionale della nuova sezione e comunque non inferiore al valore certificato dal collaudatore.
VISTA l’approvazione del verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 06/04/2016, avvenuta in data 19/04/2016;
- Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 06/04/2016 in merito all’intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. al rispetto delle prescrizioni di cui alle premesse del presente decreto.
- Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla società Medio Chiampo S.p.A., con sede legale in Montebello Vicentino (VI), Via G.Vaccai, n. 18 – PEC: mediochiampo@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Settore Sistema Idrico Integrato della Sezione Tutela Ambiente, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Montebello Vicentino, alla Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Consorzio A.RI.CA ed al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo
- Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.