Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 26 aprile 2016 Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014. Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE; D.Lgs 30/2009. Deliberazione n. 14/CR del 23/02/2016.
Bur n. 42 del 09 maggio 2016
Note per la trasparenza |
Con la presente deliberazione si approva la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014, ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE e del D.Lgs 30/2009. |
L’Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE (Water Framework Directive -WFD) e 2006/118/CE (GroundWater Directive – GWD), si fonda sul rispetto di norme sulla qualità delle acque, espresse mediante concentrazioni limite, che vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all’onere di individuare altri elementi da monitorare, sulla base dell’analisi delle pressioni. I valori soglia (VS) adottati dall’Italia sono quelli definiti all’Allegato 3, tabella 3, D.Lgs 30/2009.
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) da anni esegue il monitoraggio delle acque sotterranee del Veneto nel rispetto delle normative vigenti e può pertanto disporre di una notevole quantità di dati a riguardo. ARPAV ha prodotto una relazione – inviata alla Regione Veneto con prot. n. 76846 del 03/08/2015 – che comprende la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativa al quinquennio 2010-2014, la definizione dei valori di fondo e l’analisi dei trend, con il dettaglio delle metodologie utilizzate, presentata in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il dettaglio di tale classificazione viene presentato in Allegato A1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Nella stesura dell’elaborato è stato utilizzato come riferimento la “WFD Reporting Guidance 2016 ver. 4.0”, documento guida elaborato nel contesto della Common Implementation Strategy per la WFD.
La procedura di valutazione dello stato chimico deve essere espletata per tutti i corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione; è condotta alla fine del ciclo di un Piano di Gestione di Distretto Idrografico, utilizzando i dati raccolti con il monitoraggio operativo e di sorveglianza, per verificare l’efficacia dei programmi di misura adottati. I dati di monitoraggio utilizzati sono stati riferiti al più recente periodo disponibile, ossia il quinquennio 2010-2014.
Nella valutazione dello stato chimico è stata affrontata la questione dei valori di fondo naturale. Ciò in quanto in alcuni corpi idrici sotterranei è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati a livello nazionale: in questi casi è opportuno che tali livelli di fondo costituiscano i valori soglia per la definizione del buono stato chimico. Il compito della definizione dei valori di fondo è affidato alle regioni dal D.lgs 30/2009, art.2, comma 1 lettera b. La determinazione dei livelli di fondo assume pertanto una rilevanza prioritaria al fine di non classificare le acque di scarsa qualità come in cattivo stato; nel Veneto è il caso tipico dei corpi idrici di bassa pianura. La presenza in concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico deriva, infatti, da litotipi caratteristici e/o da particolari condizioni redox. Situazioni analoghe si trovano anche in alcune falde degli acquiferi di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. La necessità della determinazione (o della stima, a seconda dei casi) dei livelli di fondo è stabilita anche nella direttiva 2014/80/UE del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE.
Infine, la direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, prevede che siano individuate tutte le tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio. La questione dei trend deve essere affrontata anche nei Piani di Gestione dei bacini idrografici: dove è stato individuato un trend significativoall’aumento è necessario invertirne la tendenza, e ciò va fatto attraverso i programmi di misure. La valutazione dei trend è stata eseguita su tutte le stazioni con dati sufficienti, non solo su quelle appartenenti ai corpi idrici a rischio.
Le metodologie adottate per l’individuazione dei trend sono le stesse utilizzate nella precedente stesura del Piano di Gestione: il test non parametrico Mann-Kendall per l’analisi dei trend alla scala di singolo punto di monitoraggio – i cui risultati sono presentati in Allegato A2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – ed il test Kendall regionale per l’analisi a scala di corpo idrico, i cui risultati sono presentati in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Con DGR n. 1625 del 19/11/2015, pubblicata sul BUR n. 116 dell’11/12/2015, stante l’urgenza di pervenire al primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali, pena il possibile insorgere di procedure di infrazione comunitaria, è stata approvata la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, incaricando nel contempo il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse all’espletamento della fase di consultazione pubblica. Si è ritenuto infatti opportuno avviare, in analogia con quanto fatto per la classificazione dei corpi idrici superficiali, una fase di consultazione pubblica aperta a Enti e ad altri soggetti sia pubblici che privati che consentisse la partecipazione attiva di tutte le parti interessate e raccogliere eventuali suggerimenti, osservazioni e informazioni nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della DGR n. 1625 del 19/11/2015.
Allo scadere dei termini per la presentazione di osservazioni non risultano pervenuti contributi. Pertanto, ai sensi della DGR n. 1625 del 19/11/2015, è stata inviata con DGR n. 14/CR del 23/02/2016 la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, così come approvata con DGR n. 1625 del 19/11/2015, alla competente Commissione Consiliare per acquisire il parere ai sensi dell’art. 19 comma 6 e art. 28 della L.R. 33/1985, e art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.
La Seconda Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con parere n. 76 nella seduta del 31/03/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;
VISTE le Direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2014/80/UE;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTO il D.Lgs. 30/2009;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.
VISTA la nota ARPAV prot. n. 76846 del 03/08/2015;
VISTA la DGR n. 1625 del 19/11/2015;
VISTA la DGR n. 14/CR del 23/02/2016;
VISTO il parere n. 76 della Seconda Commissione consiliare alla Giunta Regionale, espresso favorevolmente a maggioranza nella seduta del 31/03/2016;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
1. di approvare la proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014, come presentata nella relazione in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché con un maggior grado di dettaglio in Allegato A1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tenuto conto dell’analisi dei trend alla scala di singolo punto di monitoraggio mediante il test Mann-Kendall, descritta in Allegato A2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse della trasmissione della classificazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, anche per il successivo inoltro alla Commissione europea, nonché alle Autorità di Distretto idrografico delle Alpi Orientali e di Distretto Idrografico del fiume Po;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione integrale nel Bollettino ufficiale della Regione; gli Allegati A, A1, A2, saranno altresì resi disponibili sul portale web della Regione Veneto e dell’ARPAV.
551_AllegatoA0_321374.pdf
551_AllegatoA1_321374.pdf
551_AllegatoA2_321374.pdf